STATUTO DEL MOVIMENTO DEI “DEMOCRATICI DI CENTRO”
(approvato da conferenza organizzativa 17 aprile 2010)
Art. 1 – Valori fondativi.
Il Movimento dei “Democratici di Centro” si propone di:
a) – dare voce ad un’opinione centrista e riformista, quale elemento fondamentale per la costruzione di una moderna democrazia dell’alternanza; b) – attribuire centralità ai valori della pace, della libertà, della solidarietà, della famiglia, del pluralismo, della rappresentanza;
c) – contribuire al recupero della fiducia dei cittadini verso le istituzioni.
Art. 2 – Adesione
Possono aderire al Movimento i cittadini sammarinesi e i residenti in Repubblica che ne facciano domanda. L'adesione comporta la condivisione del manifesto costitutivo, dei suoi ideali e della sua azione politica, l'accettazione del presente Statuto e il pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Gruppo di Coordinamento.
Non possono aderire al movimento coloro che, in riferimento al codice etico, non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del movimento.
Nei casi dubbi spetta al Collegio dei Garanti la decisione sulle compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
Art. 3 –Diritti degli aderenti
Gli aderenti hanno il diritto di partecipare all’attività del movimento, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari. Possono accedere alle cariche del Movimento ed essere candidati alle elezioni politiche e delle Giunte di Castello in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti.
Art. 4 – Doveri degli aderenti
Ogni aderente è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari; deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica del movimento; deve astenersi da ogni azione ed ogni atteggiamento che possa portare nocumento al movimento.
Art.5-Decadenza
La qualifica di aderente si perde:
a) - per recesso;
b) - per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) - per attività in contrasto con i fini del movimento o per comportamento scorretto.
Ogni provvedimento di decadenza della qualifica di aderente è adottato dal Collegio dei Garanti.
Art. 6 – Organi
Sono organi del Movimento:
- l'Assemblea; - il Presidente; - il Gruppo di Coordinamento; - il Coordinatore – l’Ufficio Politico- il Collegio dei Garanti; - il Gruppo Consiliare.
Art. 7 - Assemblea.
L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al Movimento. E' convocata e presieduta dal Presidente. Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro mesi e ogniqualvolta il Coordinatore o il Gruppo di Coordinamento lo ritengano opportuno o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un quarto degli aderenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. In caso si comprovata urgenza la convocazione può essere effettuata in un lasso di tempo inferiore rispetto al limite fissato nel comma precedente. L'Assemblea, regolarmente convocata, si intende validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 degli aderenti. Le decisioni sono adottate, a maggioranza dei presenti. I nuovi aderenti possono esercitare il diritto di voto trascorsi 30 giorni dal versamento della quota associativa. Le deliberazioni di cui al punto e) dell’art. 8 sono assunte con il voto favorevole in Assemblea di almeno i due terzi dei presenti dell’Assemblea.
Art. 8 - Compiti dell'Assemblea.
L'Assemblea è l'organo principale del Movimento e ad essa è riservata la funzione di indirizzo politico. Sono inoltre compiti dell'Assemblea:
a) - approvare il bilancio consuntivo annuale;
b) - discutere la relazione del coordinatore e gli argomenti posti all’O.d.G.;
c)– proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del movimento;
d) - eleggere il Presidente, il Coordinatore, i membri del Gruppo di Coordinamento e del Collegio dei Garanti;
e) - deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto, del nome e del simbolo del Movimento;
f) - ogni altra funzione demandata dal presente Statuto.
Art. 9 - Elezione e durata degli organi sociali.
L’elezione di tutti gli organi sociali è fatta a scrutinio segreto. Il Presidente e il Coordinatore sono eletti con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Risultano eletti membri del Gruppo di Coordinamento e del Collegio dei Garanti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Ogni aderente può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo.
Art. 10 - Gruppo di Coordinamento.
Il Gruppo di Coordinamento è l'organo deliberativo del Movimento, risponde del proprio operato all’Assemblea e ispira la propria attività ai principi della collegialità e della collaborazione. È composto dal Coordinatore, che lo presiede, dal Presidente, dai membri del Gruppo Consiliare, dal Coordinatore del Gruppo Giovani e da un numero di membri variabile eletti dall'Assemblea. In tal senso prima di procedere all’elezione, l'Assemblea delibera sul numero dei membri che dovranno far parte del Gruppo di Coordinamento. Il Gruppo di Coordinamento su proposta del coordinatore nomina tra gli aderenti un vice-coordinatore, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Organizzativo, il Direttore Responsabile del periodico. Se nominati all'esterno del Gruppo di Coordinamento, essi partecipano, con diritto di voto, alle sue riunioni. Conferisce inoltre altri incarichi ritenuti utili. Il Gruppo di Coordinamento nomina i rappresentanti del Movimento che assumeranno responsabilità di Governo. Il Gruppo di Coordinamento ha facoltà di non accettare adesioni al Movimento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti del Gruppo di Coordinamento. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 11 – Coordinatore.
Il Coordinatore ha la rappresentanza politica del Movimento, attua la linea politica determinata dall’Assemblea secondo le deliberazioni del Gruppo di Coordinamento, dirige e coordina le attività del Movimento. Convoca e presiede il Gruppo di Coordinamento e l’Ufficio Politico. Esprime al gruppo consiliare l’indirizzo politico del Movimento. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Presidente. Resta in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 12 – Ufficio Politico
E’ l’organo esecutivo del Movimento. E composto da:
- Coordinatore, che lo presiede, Presidente dell’Assemblea, Vice coordinatore, Capo gruppo consiliare, Direttore del periodico, Responsabile Amministrativo, Responsabile organizzativo, Coordinatore Gruppo Giovani più altri membri nominati ed indicati dal Gruppo di Coordinamento su indicazione del Coordinatore.
Art.13 - Responsabile Amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo provvede alla tenuta dei libri contabili e all'adempimento dei relativi atti amministrativi. Sovrintende a tutte le operazioni finanziarie e predispone il bilancio consuntivo del Movimento. Il bilancio è reso pubblico annualmente dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Art.14 - Collegio dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti ha il compito di decidere sulle controversie sociali che dovessero insorgere fra gli aderenti e il Movimento, o tra i suoi organi. La competenza del Collegio dei Garanti esclude quella di ogni altra giurisdizione. Essi giudicano a maggioranza, ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo, da emanarsi nel più breve tempo possibile, è inappellabile. Il Collegio dei Garanti ha inoltre il compito di vigilare sull’applicazione del codice etico di cui all’Articolo 2. In caso d’inosservanza applica le sanzioni opportune. Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri eletti dall'Assemblea fra gli aderenti al Movimento, non appartenenti al Gruppo di Coordinamento.
Art. 15 - Gruppo Consiliare.
Il Gruppo Consiliare è formato dai membri del Consiglio Grande e Generale eletti nella lista dei “Democratici di Centro”. Il Gruppo Consiliare è presieduto dal Capogruppo che, insieme agli altri rappresentanti consigliari, è l'interprete in sede consiliare, degli indirizzi politici del Movimento. Svolge la propria attività in collaborazione col Coordinatore, l’Ufficio Politico e Gruppo di Coordinamento. Il Presidente del Gruppo Consiliare viene nominato tra i membri del Gruppo stesso.
Art. 16 - Gruppo Giovani
Il Gruppo Giovani è costituito dagli aderenti ai “Democratici di Centro” compresi tra i 16 e i 35 anni, che hanno dato l'adesione a tale Gruppo. L'Assemblea giovanile è formata da tutti gli aderenti al Gruppo e nomina nel proprio seno il Coordinatore. L'attività del Gruppo Giovani si svolge in conformità con lo Statuto, approvato dall'Assemblea dello stesso Gruppo, che non può risultare in contrasto con le norme del presente Statuto.
Art. 17- Fondi
I fondi del Movimento sono costituiti dalle quote associative annuali degli aderenti, dal finanziamento pubblico, dai contributi volontari degli aderenti e dei cittadini, dai proventi di eventuali iniziative di autofinanziamento. In caso di scioglimento del Movimento, l'Assemblea delibera la destinazione degli eventuali fondi.
STATUTO DEL MOVIMENTO DEI “DEMOCRATICI DI CENTRO”
(approvato da conferenza organizzativa 17 aprile 2010)
Art. 1 – Valori fondativi.
Il Movimento dei “Democratici di Centro” si propone di:
a) – dare voce ad un’opinione centrista e riformista, quale elemento fondamentale per la costruzione di una moderna democrazia dell’alternanza; b) – attribuire centralità ai valori della pace, della libertà, della solidarietà, della famiglia, del pluralismo, della rappresentanza;
c) – contribuire al recupero della fiducia dei cittadini verso le istituzioni.
Art. 2 – Adesione
Possono aderire al Movimento i cittadini sammarinesi e i residenti in Repubblica che ne facciano domanda. L'adesione comporta la condivisione del manifesto costitutivo, dei suoi ideali e della sua azione politica, l'accettazione del presente Statuto e il pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Gruppo di Coordinamento.
Non possono aderire al movimento coloro che, in riferimento al codice etico, non abbiano ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del movimento.
Nei casi dubbi spetta al Collegio dei Garanti la decisione sulle compatibilità dell'appartenenza alle singole associazioni o movimenti.
Art. 3 –Diritti degli aderenti
Gli aderenti hanno il diritto di partecipare all’attività del movimento, di contribuire alla determinazione della linea politica e di concorrere alla elezione degli organi statutari. Possono accedere alle cariche del Movimento ed essere candidati alle elezioni politiche e delle Giunte di Castello in base alle norme del presente statuto e dei regolamenti.
Art. 4 – Doveri degli aderenti
Ogni aderente è tenuto all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e dei deliberati degli organi statutari; deve concorrere alla loro attuazione e a quella del programma e della linea politica del movimento; deve astenersi da ogni azione ed ogni atteggiamento che possa portare nocumento al movimento.
Art.5-Decadenza
La qualifica di aderente si perde:
a) - per recesso;
b) - per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) - per attività in contrasto con i fini del movimento o per comportamento scorretto.
Ogni provvedimento di decadenza della qualifica di aderente è adottato dal Collegio dei Garanti.
Art. 6 – Organi
Sono organi del Movimento:
- l'Assemblea; - il Presidente; - il Gruppo di Coordinamento; - il Coordinatore – l’Ufficio Politico- il Collegio dei Garanti; - il Gruppo Consiliare.
Art. 7 - Assemblea.
L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti al Movimento. E' convocata e presieduta dal Presidente. Si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni quattro mesi e ogniqualvolta il Coordinatore o il Gruppo di Coordinamento lo ritengano opportuno o, in via straordinaria, su richiesta di almeno un quarto degli aderenti. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea e deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. In caso si comprovata urgenza la convocazione può essere effettuata in un lasso di tempo inferiore rispetto al limite fissato nel comma precedente. L'Assemblea, regolarmente convocata, si intende validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 degli aderenti. Le decisioni sono adottate, a maggioranza dei presenti. I nuovi aderenti possono esercitare il diritto di voto trascorsi 30 giorni dal versamento della quota associativa. Le deliberazioni di cui al punto e) dell’art. 8 sono assunte con il voto favorevole in Assemblea di almeno i due terzi dei presenti dell’Assemblea.
Art. 8 - Compiti dell'Assemblea.
L'Assemblea è l'organo principale del Movimento e ad essa è riservata la funzione di indirizzo politico. Sono inoltre compiti dell'Assemblea:
a) - approvare il bilancio consuntivo annuale;
b) - discutere la relazione del coordinatore e gli argomenti posti all’O.d.G.;
c)– proporre i programmi e deliberare gli indirizzi generali della politica del movimento;
d) - eleggere il Presidente, il Coordinatore, i membri del Gruppo di Coordinamento e del Collegio dei Garanti;
e) - deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto, del nome e del simbolo del Movimento;
f) - ogni altra funzione demandata dal presente Statuto.
Art. 9 - Elezione e durata degli organi sociali.
L’elezione di tutti gli organi sociali è fatta a scrutinio segreto. Il Presidente e il Coordinatore sono eletti con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Risultano eletti membri del Gruppo di Coordinamento e del Collegio dei Garanti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Ogni aderente può esprimere un numero di preferenze pari alla metà più uno dei membri da eleggere. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo.
Art. 10 - Gruppo di Coordinamento.
Il Gruppo di Coordinamento è l'organo deliberativo del Movimento, risponde del proprio operato all’Assemblea e ispira la propria attività ai principi della collegialità e della collaborazione. È composto dal Coordinatore, che lo presiede, dal Presidente, dai membri del Gruppo Consiliare, dal Coordinatore del Gruppo Giovani e da un numero di membri variabile eletti dall'Assemblea. In tal senso prima di procedere all’elezione, l'Assemblea delibera sul numero dei membri che dovranno far parte del Gruppo di Coordinamento. Il Gruppo di Coordinamento su proposta del coordinatore nomina tra gli aderenti un vice-coordinatore, il Responsabile Amministrativo, il Responsabile Organizzativo, il Direttore Responsabile del periodico. Se nominati all'esterno del Gruppo di Coordinamento, essi partecipano, con diritto di voto, alle sue riunioni. Conferisce inoltre altri incarichi ritenuti utili. Il Gruppo di Coordinamento nomina i rappresentanti del Movimento che assumeranno responsabilità di Governo. Il Gruppo di Coordinamento ha facoltà di non accettare adesioni al Movimento. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei componenti del Gruppo di Coordinamento. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 11 – Coordinatore.
Il Coordinatore ha la rappresentanza politica del Movimento, attua la linea politica determinata dall’Assemblea secondo le deliberazioni del Gruppo di Coordinamento, dirige e coordina le attività del Movimento. Convoca e presiede il Gruppo di Coordinamento e l’Ufficio Politico. Esprime al gruppo consiliare l’indirizzo politico del Movimento. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Presidente. Resta in carica per un massimo di due mandati consecutivi.
Art. 12 – Ufficio Politico
E’ l’organo esecutivo del Movimento. E composto da:
- Coordinatore, che lo presiede, Presidente dell’Assemblea, Vice coordinatore, Capo gruppo consiliare, Direttore del periodico, Responsabile Amministrativo, Responsabile organizzativo, Coordinatore Gruppo Giovani più altri membri nominati ed indicati dal Gruppo di Coordinamento su indicazione del Coordinatore.
Art.13 - Responsabile Amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo provvede alla tenuta dei libri contabili e all'adempimento dei relativi atti amministrativi. Sovrintende a tutte le operazioni finanziarie e predispone il bilancio consuntivo del Movimento. Il bilancio è reso pubblico annualmente dopo l'approvazione dell'Assemblea.
Art.14 - Collegio dei Garanti.
Il Collegio dei Garanti ha il compito di decidere sulle controversie sociali che dovessero insorgere fra gli aderenti e il Movimento, o tra i suoi organi. La competenza del Collegio dei Garanti esclude quella di ogni altra giurisdizione. Essi giudicano a maggioranza, ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo, da emanarsi nel più breve tempo possibile, è inappellabile. Il Collegio dei Garanti ha inoltre il compito di vigilare sull’applicazione del codice etico di cui all’Articolo 2. In caso d’inosservanza applica le sanzioni opportune. Il Collegio dei Garanti è composto di tre membri eletti dall'Assemblea fra gli aderenti al Movimento, non appartenenti al Gruppo di Coordinamento.
Art. 15 - Gruppo Consiliare.
Il Gruppo Consiliare è formato dai membri del Consiglio Grande e Generale eletti nella lista dei “Democratici di Centro”. Il Gruppo Consiliare è presieduto dal Capogruppo che, insieme agli altri rappresentanti consigliari, è l'interprete in sede consiliare, degli indirizzi politici del Movimento. Svolge la propria attività in collaborazione col Coordinatore, l’Ufficio Politico e Gruppo di Coordinamento. Il Presidente del Gruppo Consiliare viene nominato tra i membri del Gruppo stesso.
Art. 16 - Gruppo Giovani
Il Gruppo Giovani è costituito dagli aderenti ai “Democratici di Centro” compresi tra i 16 e i 35 anni, che hanno dato l'adesione a tale Gruppo. L'Assemblea giovanile è formata da tutti gli aderenti al Gruppo e nomina nel proprio seno il Coordinatore. L'attività del Gruppo Giovani si svolge in conformità con lo Statuto, approvato dall'Assemblea dello stesso Gruppo, che non può risultare in contrasto con le norme del presente Statuto.
Art. 17- Fondi
I fondi del Movimento sono costituiti dalle quote associative annuali degli aderenti, dal finanziamento pubblico, dai contributi volontari degli aderenti e dei cittadini, dai proventi di eventuali iniziative di autofinanziamento. In caso di scioglimento del Movimento, l'Assemblea delibera la destinazione degli eventuali fondi.



Statuto

